L’associazione “Club Dirigenti Centri Elettronici” costituita in Bologna nel novembre 1975 trasforma la propria denominazione in “ASSOCIAZIONE SPECIALISTI SISTEMI INFORMATIVI”, che è retta dal presente statuto:
ARTICOLO N. 1
denominazione
ASSOCIAZIONE SPECIALISTI SISTEMI INFORMATIVI
ARTICOLO N. 2
SCOPI
L’associazione che è costituita e regolata dalle norme del presente Statuto e dalle leggi della Repubblica Italiana sulle Associazioni culturali, private e senza fini di lucro ha il seguente obiettivo: Porsi come punto di riferimento e coordinamento informativo, organizzativo e professionale per tutti coloro che si interessano di informatica. A tal fine si promuoveranno ed organizzeranno vari tipi di incontri per stimolare l’amicizia, la collaborazione e lo scambio di informazioni e di esperienze fra i Soci. Si organizzeranno e promuoveranno corsi, studi e seminari:
- Sulle tecniche di gestione aziendale
- Sull’uso e sullo sviluppo del software di base
- Sull’uso e sullo sviluppo dei software applicativi
- Sull’uso e l’impiego dei vari tipi di Hardware
- Sull’uso e l’impiego dei linguaggi di programmazione
e su tutti quegli argomenti che dovessero essere in qualche modo di interesse dei Soci.
ARTICOLO N. 3
SOCI E LORO AMMISSIONE ALL’ASSOCIAZIONE
1. Categorie di Soci. L’Associazione conosce due tipi di soci:
A) Soci effettivi
B) Soci onorari
2. Soci effettivi. Può essere Socio effettivo, qualunque persona che, godendo dei diritti civili, ed interessandosi di informatica, ne faccia richiesta scritta. Detta richiesta verrà esaminata e messa ai voti dal Consiglio Direttivo durante una riunione ordinaria del Consiglio
3. Soci onorari. Può essere nominato Socio onorario su segnalazione di un Socio, qualunque persona che si sia distinta per meriti particolari a favore dell’Associazione o nel campo dell’informatica. Detta segnalazione verrà esaminata e messa ai voti dal Consiglio Direttivo durante una riunione ordinaria del Consiglio.
ARTICOLO N. 4
DURATA DI APPARTENENZA ALL’ASSOCIAZIONE E QUOTE ASSOCIATIVE
Soci effettivi
1) I Soci sono accettati senza limiti di tempo.
2) I Soci effettivi possono ricoprire qualunque carica sociale ed hanno diritto al voto, non sono ammessi cumuli di cariche.
3) Le quote associative (tasse di iscrizione e quota annuale) vengono stabilite di anno in anno dal Consiglio Direttivo in una riunione ordinaria.
4) Cessano automaticamente di fare parte dell’Associazione i Soci che non paghino le quote dovute entro 60gg.dalla scadenza.
5) Il Consiglio Direttivo può votare la radiazione di un Socio per gravi e giustificati motivi, in una riunione straordinaria di Consiglio.
6) Il Socio che cessa per qualsivoglia motivo di far partedell’Associazione perde ogni diritto sul patrimonio sociale.
Soci onorari
1) I Soci onorari decadono ad ogni assemblea elettiva.
2) Non pagano quote associative.
3) Non hanno diritto di voto.
4) Non possono ricoprire cariche sociali.
ARTICOLO N. 5
ORDINAMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Sono organi dell’Associazione:
1) L’Assemblea dei Soci
2) Il Consiglio Direttivo
3) I revisori dei conti.
ARTICOLO N. 6
ASSEMBLEE DEI SOCI
a) L’assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione o da una delibera del Consiglio Direttivo votata in una riunione straordinaria del Consiglio.
b) L’Assemblea può essere ordinaria, straordinaria, annuale, elettiva.
c) L’Assemblea deve essere convocata mediante avviso scritto ai Soci almeno 15gg. prima della data fissata.
d) Le assemblee saranno presiedute dal Presidente delI’Associazione o in sua assenza da un consigliere.
e) Le Assemblee si terranno nella provincia di Bologna.
ASSEMBLEA ORDINARIA
a) E’ regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci effettivi presenti purchè vi sia almeno un consigliere.
b) Delibera sugli argomenti attinenti alla vita normale e alla gestione dell’Associazione che il Presidente dell’Assemblea riterrà opportuno sottoporre al suo esame.
c) Se nel corso del periodo in cui il Consiglio Direttivo è incarica vengono a mancare dei Consiglieri, il Consiglio Direttivo provvederà a sostituirli per cooptazione interpellando i Soci votati, partendo dal primo non eletto nelle ultime elezioni.
d) Il Consiglio Direttivo provvede alla normale amministrazione della Associazione attuando i fini sociali e le delibere delle assemblee.
ASSEMBLEA STRAORDINARIA
a) E’ regolarmente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei Soci effettivi, mentre in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci effettivi presenti e comunque purchè vi sia almeno un consigliere.
b) ll Presidente dell’assemblea verificherà che l’assemblea straordinaria sia validamente costituita con appello nominale.
c) L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche del presente statuto, nonchè sullo scioglimento dell’Associazione e sulla nomina del comitato di liquidazione e relativi poteri.
ASSEMBLEA ANNUALE
a) L’assemblea annuale è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci effettivi presenti e purchè vi sia almeno un consigliere.
b) Deve essere convocata entro i 90 giorni successivi alla chiusura dell’esercizio precedente.
c) Esamina ed approva il rendiconto finanziario, la relazione del Presidente dell’Associazione sull’attività svolta durante il passato esercizio sociale nonchè le notazioni programmatiche per l’anno entrante. In caso di mancata approvazione del rendiconto finanziario , entro 30 giorni dovrà essere convocata un’Assemblea Straordinaria per l’elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.
ASSEMBLEA ELETTIVA
a) L’assemblea elettiva è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti e purchè vi sia almeno un consigliere.
b) Deve essere convocata entro il mese di ottobre negli anni in cui scadono le cariche sociali o entro 30gg. dalla data di delibera votata dal Consiglio Direttivo in una riunione straordinaria del Consiglio stesso.
c) Elegge il Presidente, sette consiglieri e due revisori dei conti.
VOTAZIONI
a) La chiamata alle votazioni avverrà per appello nominale nelle assemblee elettive e straordinarie ed annuali e saranno a scrutinio segreto nelle assemblee elettive.
b) Per le altre assemblee deciderà l’assemblea stessa.
QUORUM
a) Il quorum richiesto nelle votazioni delle assemblee è della metà più uno dei voti validi.
b) In caso di parità prevale il parere del Presidente dell’assemblea.
c) Nelle assemblee elettive invece risulteranno eletti i candidati che riceveranno il maggior numero dei voti, ed in caso di parità sarà eletto il Socio con maggior anzianità di appartenenza alla Associazione e ad ulteriore parità il più anziano di età.
d) Gli scrutini devono svolgersi pubblicamente durante le assemblee, le modalità vengono fissate dal Presidentedell’Assemblea.
ARTICOLO N. 7
CONSIGLIO DIRETTIVO
a) L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo ed è composta dal Presidente dell’Associazione che lo presiede e dai sette consiglieri, dei quali, uno con funzione di segretario ed uno con funzioni di tesoreria nominati dal Presidente.
b) Il Consiglio Direttivo resta in carica per due anni e può essere rieletto.
RIUNIONI DI CONSIGLIO
Le riunioni di consiglio possono essere:
A) Consultive Sono validamente costituite qualunque sia il numero dei consiglieri presenti, non vi sono obblighi per le convocazioni, non è necessario eleggere un presidente della riunione, il risultato a cui si perviene ha valore informale.
B) Ordinarie Sono validamente costituite qualunque sia il numero dei consiglieri presenti, devono essere convocate almeno con 15 gg. di preavviso dal Presidente della Associazione, i risultati a cui si perviene hanno valore esecutivo purchè il relativo verbale sia firmato dal Presidente della Associazione e da almeno un consigliere.
C) Straordinarie Sono validamente costituite quando siano presenti almeno i due terzi degli aventi diritto, devono essere convocate per iscritto con almeno 15 gg. di preavviso dal Presidente dell’Associazione o da tre consiglieri, i risultati a cui si perviene hanno valore esecutivo e il verbale relativo deve essere firmato dagli stessi.
VOTAZIONI NELLE RIUNIONI DI CONSIGLIO
Le votazioni nelle riunioni di consiglio sono per alzata di mano ed il quorum deve essere della metà più uno dei presenti; in caso di parità prevale il parere del Presidente dell’Associazione.
ARTICOLO N. 8
REVISORE DEI CONTI
I revisori dei conti:
1) Esaminano i conti ed i giustificativi, accertando l’aderenza degli stessi alla realtà e alla loro esattezza.
2) Effettuano i controlli almeno semestralmente e ne riferiscono con rapporto scritto al Consiglio e all’assemblea annuale dei Soci.
ARTICOLO N. 9
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio,eventualmente disponibile, sarà devoluto a scopo di beneficienza.
ARTICOLO N. 10
Il presente statuto torna in vigore alla data della sua approvazione.